PA, prorogata la prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria

L’inapplicabilità dei termini è stata spostata con il D.L. 202/2024 al 31 dicembre 2025 (INPS, messaggio 10 gennaio 2025, n. 87).

Con l’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024) si è estesa fino al 31 dicembre 2025 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995 per le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, l’articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge ha differito sempre al 31 dicembre 2025 il termine, previsto dal comma 10-ter dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995, entro il quale le PA sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti della medesima legge, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

Inapplicabilità del regime sanzionatorio

Il Decreto Milleproroghe 2025 (con l’articolo 1, comma 3) ha anche modificato l’articolo 9, comma 4 del D.L. n. 228/2021 prorogando fino al 31 dicembre 2025 (dal 31 dicembre 2024) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9 della Legge n. 388/2000. Pertanto, le amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2025, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili in questione.

 

Manageritalia: previste novità per il 2025

Ulteriori vantaggi e servizi per manager e alte professionalità iscritte alla community 

Manageritalia informa che dal 2025, verranno garantiti servizi e prestazioni con un rapporto qualità/prezzo esclusivo, spesso compresi nella quota d’iscrizione o acquistabili a condizioni davvero vantaggiose. Si riportano di seguito le novità previste.

Copertura LTC – Long Term Care in forma temporanea

Si tratta di nuovo piano assicurativo per imprevisti di malattia o infortunio che causino una non autosufficienza che prevede un supporto economico continuativo e a lungo termine. La polizza garantisce una rendita mensile vitalizia netta di 1.000 euro, erogata vita natural durante, con assunzione di rischio senza questionario sanitario. La polizza copre gli iscritti che sono in regola con il pagamento della quota associativa con età assicurativa fino a 69 anni. Non copre i portatori di invalidità e coloro che non siano già in grado di svolgere una delle sei attività del vivere quotidiano alla data di ingresso in copertura. 

Programma di Alta Formazione Specializzata

Il programma verrà integrato e sviluppato in modo dinamico per andare incontro alle esigenze degli Executive Professional e per supportarli in tutte le sfide proposte da un mercato sempre più in evoluzione, aumentando le loro conoscenze per renderle più solide e attuali.

Tutela legale

Previsto un rimborso per l’intero nucleo familiare delle spese sostenute in caso di contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche, in ambito giudiziale e stragiudiziale.

Programma di assistenza in viaggio

In caso di emergenze in Italia e all’estero, assistenza e consulenza con l’aiuto di Europ Assistance Italia, valida per tutto il nucleo familiare.

ASKMIT

Servizio multidisciplinare di consulenza online che risponde in 48h su tematiche legali, fiscali, contrattuali.

Investimento 

Viene offerta la possibilità di aderire alla polizza “Nuova Capitello” riservata agli affiliati dell’Associazione Antonio Pastore: i dirigenti, ex dirigenti, quadri, ex quadri, executive professional iscritti a Manageritalia e ai loro familiari in linea retta (coniuge, figli, genitori e nonni). L’età alla decorrenza della polizza deve essere compresa tra i 20 e gli 85 anni (compiuti da meno di 6 mesi).

Offerta di welfare integrativo

Sarà possibile accedere a una nuova proposta di servizi di welfare integrativo, acquistabili individualmente, customizzati in funzione di eventuali coperture già attive, con il miglior rapporto qualità/prezzo e studiate in relazione alle diverse esigenze professionali, personali e disponibilità economiche. Una serie di coperture assicurative, per il manager e la famiglia, in tema di salute, previdenza e patrimonio.

I vertical all’interno di Manageritalia Executive Professional

All’interno della community sono state realizzate delle aree dedicate a professionisti specifici, come l’Area Comunicatori. Un’opportunità per fare networking, formazione, promuovere il valore di determinate professionalità, lavorare insieme verso obiettivi comuni con appuntamenti che coinvolgono autorevoli esperti, come i Time Out della Comunicazione.

 

Linee guida per rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale

Sono state approvate dall’Agenzia delle entrate le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Compliance Model – TCM) in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del D.Lgs. n. 128/2015 (Agenzia delle entrate, provvedimento 10 gennaio 2025, n. 5320).

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 128/2015 ha introdotto nell’ordinamento il regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

 

La Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale”), in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.

Pertanto, in attuazione delle previsioni contenute nella Legge delega, con il D.Lgs. n. 221/2023 e con il D.Lgs. n. 108/2024 sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.

 

Assumono rilievo centrale le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 221/2023 ha modificato l’articolo 4 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 edha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.

L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 108/2024, contenente “disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” ha, poi, introdotto, a carico dei soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione, in quanto già ammessi al regime o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto delegato, l’obbligo di attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del MEF.

 

Per favorire, dunque, la transizione da un “Modello Aperto” a un modello “Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF e per la sua certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.

In tale contesto sono state individuate le linee guida dell’Agenzia per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale.

 

In tale contesto sono state individuate le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale, indirizzate alle imprese che intendono aderire alla Cooperative compliance e che di conseguenza necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

Si ricorda, infine, che il regime di adempimento collaborativo dal 2024 ha ampliato la platea includendo anche i soggetti con volume di affari non inferiore a 750 milioni di euro. Dal 2026, questa asticella si abbasserà a 500 milioni e dal 2028 ulteriormente a 100 milioni di euro.

CIRL Commercio Confcommercio Lazio: sottoscritto il contratto integrativo fino al 2027

Con l’accordo previste novità economiche e normative

Il 9 dicembre 2024 Confcommercio Roma, Confcommercio Lazio e le OO.SS. territoriali di Roma e Lazio Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale ed il Protocollo di intesa del Terziario per il Giubileo 2025. L’accordo, in vigore dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027, avrà validità per tutte le imprese che abbiano sede legale od operativa nel territorio della Regione Lazio e che applicano integralmente, senza esclusione alcuna, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (CCNL TDS).
Tra le novità si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2025 il versamento da effettuare a SANIMPRESA per ogni lavoratore dipendente è incrementato di 3,00 euro al mese, pari complessivamente a 288,00 euro per ragione d’anno, al fine di garantire il mantenimento e il miglioramento dell’attuale piano sanitario.
Dal punto di vista normativo, in materia di contratti week-end, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL Terziario per il part-time week-end, viene previsto che:
– le lavoratrici ed i lavoratori assunti per la durata di 8 ore settimanali per la giornata del sabato, potranno essere destinati, previo accordo, ad eguale prestazione per le domeniche e/o festività;
– con le lavoratrici e lavoratori assunti per la durata di 8 ore settimanali per la giornata del sabato potrà essere concordato, attraverso accordo di trasformazione, un ampliamento della prestazione per le domeniche e/o festività.
Per le prestazioni domenicali e/o festive, sarà corrisposta un’indennità giornaliera pari a 15,00 euro lordi utile al calcolo del TFR con esclusione di tutti gli altri istituti differiti.
In tema di riduzione orario di lavoro, le aziende, ferma restando la retribuzione mensile, potranno programmare una riduzione dell’orario di lavoro, fino a 36 ore settimanali per un massimo di 18 settimane nell’anno, nell’ambito delle quali, sarà possibile pianificare la fruizione di parte delle ore di permesso retribuito, in coincidenza con la chiusura anticipata degli uffici o con un minor utilizzo dei locali aziendali/della sede in cui è resa la prestazione di lavoro.
L’anno del Giubileo, rappresentando un evento internazionale che porterà un notevole afflusso di pellegrini e visitatori nella città di Roma e, potrà offrire opportunità di sviluppo economico per tutto il territorio ed una possibilità per le imprese di potenziale crescita occupazionale. A tal fine le Parti Sociali hanno concordato un Protocollo sulla possibilità di introdurre strumenti straordinari e flessibili che rispondano alle esigenze organizzative delle imprese del territorio e, al contempo, tutelino i lavoratori, promuovendo la conciliazione vita-lavoro.

Quas: le novità 2025

Previsti aumenti per visite specialistiche e prestazioni odontoiatriche 

Il Quas, la Cassa Assistenza Sanitaria Quadri, ha previsto per il 2025 l’incremento dell’importo massimo rimborsabile per le seguenti prestazioni:
– visita specialistica: 80,00 euro;
– visita specialistica in gravidanza: 80,00 euro 
– Pacchetti di prevenzione:
– Pacchetto A:  importo massimo rimborsabile 250,00 euro
– Pacchetto B1: importo massimo rimborsabile 200,00 euro.
Prestazioni odontoiatriche:
Ablazione del tartaro: 80,00 euro;
Estrazione di dente o radice: 50,00 euro.
Per le prestazioni con rimborso in forma indiretta da parte del Fondo è applicata una compartecipazione alla spesa del 10% sulla quota rimborsabile.
 

Tasso di disparità di genere: pubblicato il decreto interministeriale

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente negli Allegati 1 (tabella A) e 2 (tabella B) del provvedimento (D.M. 30 dicembre 2024, n. 3217).

Il D.M. n. 3217/2024 che individua, per l’anno 2025, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua dell’anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11 della Legge 92/2012, è stato pubblicato nella sezione “Normativa” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il provvedimento, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, elenca rispettivamente negli Allegati 1 (tabella A) e 2 (tabella B) del decreto i settori e le professioni in oggetto.

In particolare, dalla tabella A, si rileva, fra gli altri dati, nel settore dell’agricoltura un tasso di disparità uomo-donna pari al 47,9%, nel settore industria estrattiva pari al 82,2% e in quello dei servizi di trasporto e magazzinaggio al 56,4%. La tabella B riporta, fra le professioni individuate, un tasso di disparità, ad esempio, del 95,9% per gli artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche, del 65,1% per gli agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia, del 34,4% per gli imprenditori e responsabili di piccole aziende e del 17,1% per le professioni non qualificate nel commercio e nei servizi.

Concordato preventivo biennale: modello F24 per regime di ravvedimento per società o associazioni

Con una nuova risoluzione l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del TUIR (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 gennaio 2025, n. 1/E).

Con la risoluzione n. 50/E/2024 erano già stati istituiti dall’Agenzia delle entrate i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. Pertanto, con la nuova risoluzione in commento, l’Agenzia illustra le modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni.

 

Con il provvedimento n. 403886/2024 sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione della suddetta imposta sostitutiva. In particolare, è stato previsto che per le società e le associazioni ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR , l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;

  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

L’Agenzia, dunque, chiarisce che in relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” devono essere riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato:

 

“73” – “Contribuente – Società”.

 

Restano, comunque, validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

 

L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP deve essere eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.

Fondo Fasdac: supporto alle famiglie con il Progetto Genitorialità

A partire da gennaio 2025, previste novità per le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni

Il Fondo Fasdac comunica che, dal 7 gennaio 2025, è previsto un rimborso al 100% senza franchigia delle prestazioni sanitarie in convenzione diretta per le famiglie che hanno figli di età compresa tra 0 e 3 anni. 
Potranno usufruire di tale beneficio, con accesso automatico, i dirigenti titolari di iscrizione al Fasdac e i figli 0-3 anni regolarmente assistiti.
Per i coniugi ed i conviventi, è necessaria una semplice autodichiarazione di genitorialità.
Per quest’ultimi, qualora fossero iscritti a Manageritalia, basterà accedere, dal 7 gennaio, a MyManageritalia e selezionare l’opzione genitorialità nella sezione dedicata. Viene messa a disposizione sulla pagina del Fondo, una mini-guida che accompagnerà la procedura passo passo. 
Invece, per coloro che non sono iscritti a Manageritalia, sarà necessario compilare il modulo online presente sulla pagina dedicata ed inviarlo via email all’indirizzo preposto. 
Si ricorda che con il Progetto Genitorialità, sono inclusi: ricoveri, diagnostica, odontoiatria, fisioterapia e tutte le prestazioni sanitarie solitamente soggette a compartecipazione.

Indennità una tantum 2022, concluse le verifiche

A dicembre 2024 sono state completate le azioni relative agli emolumenti percepiti dai titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, sulla base delle dichiarazioni dei redditi del 2021 fornite dall’Agenzia delle Entrate (INPS, comunicato 7 gennaio 2025).

L’INPS ha comunicato di aver concluso a dicembre 2024 le attività di verifica relative alle indennità una tantum erogate, in via provvisoria, nel 2022, per i titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, sulla base delle dichiarazioni dei redditi del 2021 fornite dall’Agenzia delle entrate.

L’azione di verifica – condotta ai sensi dei decreti legislativi n. 50/2022 e n. 144/2022 – ha riguardato le indennità di 200 euro e 150 euro che erano state erogate provvisoriamente a coloro i cui redditi personali imponibili IRPEF 2021, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superassero rispettivamente i limiti di 35.000 e 20.000 euro.  

Per le situazioni, invece, in cui i redditi rilevanti a consuntivo sono risultati superiori ai limiti previsti, l’INPS ha già provveduto a inviare una comunicazione di indebito attraverso la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione SEND Servizio Notifiche Digitali.

L’Istituto precisa, inoltre, che in linea generale, e come comunicato ai soggetti interessati nella notifica di indebito, il recupero verrà effettuato con trattenuta su pensione e rate mensili di 50 euro a partire dalla mensilità di giugno 2025. Laddove non sia possibile procedere al recupero con trattenuta su pensione, si procederà alla spedizione dell’Avviso di pagamento PagoPA.

CCNL Fotolaboratori: con gennaio in arrivo nuovi minimi retributivi in busta paga



Con la retribuzione di gennaio sono previsti nuovi importi per i dipendenti del settore


Con la busta paga di gennaio sono in arrivo nuovi minimi retributivi per il personale che lavora nel settore fotografico esercenti l’attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi; oltre a tutte le attività organizzate che adottano qualsiasi processo tecnico-tecnologico (in automatico e non) che comporta l’uso di carta in bobina. Nella tabella di seguito sono riportati i nuovi minimi, secondo le disposizioni presenti nel CCNL 31 maggio 2023.


















































Livello Minimo Contingenza Edr Totale
1 1.454,91 534,17 10,33 1.999,41
2 1.312,84 530,41 10,33 1.853,58
3 1.160,67 526,56 10,33 1.697,56
4 1.033,84 523,05 10,33 1.567,22
5 914,22 520,52 10,33 1.445,07
6 786,03 516,40 10,33 1.312,76
7 661,08 512,54 10,33 1.183,95